CHIESA POPOLO DI DIO IN ITALIA
Domenica Culto Italiano 10:30
Costituzione
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"Chiesa Popolo di Dio in Italia"

STATUTO

Costituzione - Sede - Scopi

Art. 1 E costituita la Associazione cristiana "Chiesa Popolo di Dio in Italia". Essa non ha fini di lucro ed è una organizzazione non lucrativa di interesse sociale.La durata della "Chiesa Popolo di Dio in Italia" è illimitata.

Art. 2 La sede legale dell'Associazione è in Davagna ( Ge), Via Calvari 47 (quarantasette) a. Può aprire sedi secondarie sul territorio italiano ed anche all'estero.

Art. 3 Ogni successivo mutamento all'atto costitutivo o allo statuto, deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei fedeli associati, è comunicato all'Autorità Tutoria dell'Organizzazione medesima da cui è riconosciuta giuridicamente.

Art. 4 L'associazione: - persegue finalità di solidarietà sociale; - svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse; - non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; - impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; - in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Organizzazioni di Volontariato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La "Chiesa Popolo di Dio in Italia" ha per scopo l'attività di beneficenza a favore di chiunque e l'esercizio del Culto Evangelico. I suoi interessi e campi d'azione gli permetteranno di pubblicare qualsiasi tipo di materiale con qualsiasi mezzo di divulgazione editoriale, di organizzare concerti, seminari, conferenze, programmi sia radiofonici che televisivi, fondare scuole o istituti biblici, o di quant'altro possa essere necessario per la diffusione dell'Evangelo e per l'attività di beneficenza. Si propone inoltre, la istituzione e la gestione di opere di interesse religioso, sociale, culturale, sportivo e la realizzazione di qualsiasi altra iniziativa che concorra alla propaganda, alla diffusione ed alla affermazione del suo credo ed alla formazione ed alla informazione dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e dei vecchi. Scopo dell'ente e di perseguire finalità di solidarietà sociale e di assistenza, di svolgere l'esercizio del culto evangelico, di praticare attività di istruzione, di beneficenza e di propaganda della fede cristiana evangelica.

Art. 5

Diventano fedeli associati della "Chiesa Popolo di Dio"" tutti coloro che ne faranno richiesta, scritta senza distinzione di censo e categoria, purchè abbiano superato il diciottesimo anno, e siano buoni cristiani. L'ammissione è gratuita. Essi hanno diritto a partecipare alle funzioni ma hanno anche l'obbligo di tenere una condotta morale e civile non in contrasto con il credo che intendono professare .

Art. 6 I membri dell'Associazione hanno i seguenti obblighi: a. Accettare ed adempiere il presente statuto e il suo regolamento interno e le decisioni prese sia dal Consiglio Direttivo che dalla Assemblea di Chiesa. b. Saldare le quote associative richieste. c. Assistere alle Assemblee a tutte le altre riunioni che si organizzano. d. Svolgere correttamente le mansioni di cui verranno incaricati. e. Sottoscrivere e mantenere i punti di fede,contenuti in fondo a questo Statuto,osservando una condotta morale in accordo alla stessa,contribuendo con il suo comportamento,al buon nome e prestigio di detta associazione.

Art. 7 I membri della Associazione "Chiesa Popolo di Dio in Italia", possono essere cancellati dal registro di membri per le seguenti cause: a. Rinuncia volontaria, comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo,che comunicherà alla Assemblea. b. Per decisione motivata della Assemblea di Chiesa. c. Per decesso. d. Per inadempienze delle obbligazioni stabilite dallo Statuto e il regolamento interno, o opporsi ai fini e obbiettivi della Associazione. e. Per persistente condotta immorale nonostante vari richiami. In tutti i casi il Socio o membro ha il diritto di essere ascoltato,previamente alla sua espulsione dal Consiglio Direttivo ed essere informato dei fatti che concorrono alla sua espulsione.

Art. 7a Il patrimonio della "Chiesa Popolo di Dio in Italia2 potrà essere costituito: da beni immobili, beni mobili, depositi bancari, titoli ed altro che perverranno per donazioni, eredità, legati; dalle quote dei fedeli associati; da oblazioni ed offerte di privati ed enti;

Art. 8 Organi dell'Associazione sono: a - Il Presidente b - Il Consiglio Direttivo o Consiglio Amministrativo c -Il Collegio dei Revisori d - Assemblea di Chiesa.

A) PRESIDENTE Il presidente attribuisce le funzioni di vice- Presidente e di Segretario e Tesoriere agli altri due membri eletti dall'assemblea. Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentane dell'ente stesso. Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di urgenza prende anche le deliberazioni che spetterebbero il Consiglio Direttivo, salvo a riferire per la ratifica, alla sua prima adunanza. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, che presiede. Cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Esercita la vigilanza sui collaboratori a qualsiasi livello ed in qualsiasi sede. Il vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni, ogni qual volta questi sia impedito di disimpegnare il suo ufficio per assenza o per malattia. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

B) IL CONSIGLIO DIRETTIVO: è composto di tre membri sono eletti dalla Assemblea di Chiesa che nomina anche il Presidente, durano in carica 5 anni e sono rieleggibili dalla Assemblea, con almeno il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all?assemblea. Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che lo determina il Presidente di sua iniziativa o a richiesta dei membri del Consiglio. Con il tempo, all'aumentare del numero delle persone dell'associazione, superando i cinquanta membri, si provvederà ad aumentare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo i numero di due ogni cinquanta.,con un numero non superiore a undici.

C) Il COLLEGIO DEI REVISORI: il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, soci e di due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio sceglie fra i suoi membri il Presidente. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di impedimento non temporaneo per qualsiasi causa di un sindaco effettivo subentra il supplente più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio, deve essere convocata l'Assemblea perchè provveda all'integrazione del Collegio medesimo. I revisori debbono annualmente esaminare i rendiconti che sono presentati con le rispettive relazioni all'Assemblea.

D) L'ASSEMBLEA GENERALE DELLA CHIESA: è composta da tutti i membri battezzati e comunicanti. Sarà convocata in forma scritta indicando luogo,giorno,ora della riunione e l'ordine del giorno, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, ordinariamente una volta l'anno e straordinariamente, secondo le esigenze o a richiesta di almeno il 25% (venticinque per cento) dei membri, per mezzo di firme autografe presentate al Presidente e/o Pastore. Essa è legalmente costituita con la partecipazione almeno del 75 % (settantacinque per cento) dei membri comunicanti (quorum costitutivo) e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti (quorum deliberativo). A questa Assemblea compete: - L'elezione del Consiglio Amministrativo di Chiesa; - L'esame delle relazioni annuali del Consiglio Amministrativo di Chiesa; - L'eventuale nomina di Revisori di Conti; - L'approvazione di tutte le spese straordinarie dell'Associazione; - L'approvazione dello Statuto dell'Associazione, nonchè ogni modificazione dello stesso. L'Assemblea è costituita dai fedeli associati. E convocata nella sede principale o in altro luogo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. E anche convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno il 25 % (venticinque per cento) dei fedeli associati. Le deliberazioni della Assemblea sono prese con le maggioranze di cui sopra.. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con le maggioranze previste per la prima convocazione. Non sono ammesse le deleghe . Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto, ma partecipano al quorum costitutivo. Per le delibere riguardanti la modifica dello Statuto occorrerà il voto favorevole dei tre quarti di tutti i membri associati.

E compito dell'Assemblea: a) approvare il bilancio; b) dettare le direttive generali per il funzionamento, l'espansione ed il potenziamento dell'organizzazione confessionale e stabilire il numero dei componenti il Consiglio Direttivo che deve essere sempre dispari e mai inferiore a tre unità, compreso il Presidente. c) Nominare e revocare i membri del Consiglio direttivo d) Nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori. e) Ratificare l'ingresso dei nuovi fedeli su proposta del Consiglio Direttivo, di cui al presente articolo. f) Deliberare modifiche all0'atto costitutivo ed allo statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che è il legale rappresentante dell'Ente e, in caso di suo impedimento, da chi ne fa le veci. Il Presidente nomina un Segretario ed un Cassiere. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario , se trattasi di Assemblea straordinaria. IL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO DI CHIESA: si identifica con il Consiglio direttivo ed è composto dal Pastore, che ne è il Presidente (anche del Consiglio Direttivo)e da consiglieri eletti secondo le necessità dell'Associazione, i quali si costituiscono come tesoriere, segretario e consiglieri vari. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. E' loro compito: - Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del locale di culto. - Amministrare e determinare l'uso delle offerte raccolte, per i vari scopi e di tenerne la contabilità attraverso un libro contabile.

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